Scuole di specializzazione per praticanti avvocati. Interrogazione
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Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca al Ministro della Giustizia
Premesso che:
la questione relativa ad una compiuta definizione del percorso formativo per le professioni legali in riferimento specifico al valore legale del diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali attende già da molto tempo di essere definita;
le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997, rappresentano un’importante risorsa formativa nel nostro Paese;
considerato che:
con l’istituzione delle SSPL, l’Italia ha scelto di aderire al modello tedesco per la formazione forense post lauream, caratterizzato da un percorso formativo comune per magistrati, avvocati e notai;
rilevato che:
dopo una fase di rodaggio iniziale, le SSPL oggi possono vantare 5.000 accessi all’anno, stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro della giustizia;
le SSPL, istituite a partire dall’anno accademico 2001/2002 presso le Università sedi di facoltà di giurisprudenza (in totale 38 sedi sul territorio italiano), hanno l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti le professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e si basano soprattutto sull’acquisizione di una metodologia giuridica mediante un approfondimento teorico integrato da esperienze pratico-casistiche;
le attività pratiche di apprendimento e tirocinio sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato;
alle SSPL si accede mediante concorso pubblico, con la somministrazione di cinquanta quiz a risposta multipla in materia di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale;
la durata dei corsi è di due anni, con frequenza obbligatoria, durante i quali viene costantemente sviluppato un programma completo ed esaustivo di preparazione teorica (500 ore di lezione frontale) unito allo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici giudiziari;
il diploma di specializzazione viene conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da un’apposita commissione costituita da professori universitari, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;
rilevato inoltre che:
il possesso del Diploma di Specializzazione esonera il praticante avvocato dal compimento della pratica di un anno per l’accesso alla professione legale;
la riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata con Legge n. 111 del 2007, prevede, fra l’altro, che il Diploma rilasciato dalle SSPL costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo assumere al predetto concorso la natura di concorso «di secondo livello», precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di altro titolo post-lauream (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL);
i lavori della cosiddetta «Commissione Siliquini» (Commissione costituita al fine di valutare e coordinare la riforma dell’accesso alle professioni legali), tendenti ad una rivalutazione del Diploma rilasciato dalle SSPL, si è conclusa con un nulla di fatto per la scadenza naturale della legislatura;
alla luce dei lavori di detta Commissione Siliquini, parecchi giovani Praticanti avvocato hanno partecipato alla selezione di ingresso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali con la certezza che il relativo Diploma conseguito abilitasse alla professione forense;
molti specialisti in Professioni Legali ancor oggi aspettano che lo Stato riconosca l’impegno da essi profuso in anni di intenso studio e costanti tirocini, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1999, la quale, tra l’altro, afferma che: «[...] il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica […]» -
per sapere:
- se il Governo concordi con la valutazione secondo cui la limitazione illustrata in premessa costituisce restrizione all’accesso ad attivita economica, in violazione dei principi costituzionali ed europei invocati dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012;
- se, di conseguenza, il Governo intenda valersi del potere di emanare regolamenti delegati, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del citato decreto-legge, per riconoscere il diritto di iscrizione, all’albo degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno residenza, di coloro i quali hanno conseguito il Diploma rilasciato dalle SSPL e sono in possesso del certificato di compiuta pratica biennale rilasciato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di appartenenza.
45 Risposte to “Scuole di specializzazione per praticanti avvocati. Interrogazione”
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aprile 2nd, 2012 at 16:48
BRAVISSIMA, SENATRICE PORETTI!
aprile 2nd, 2012 at 17:07
Grazie infinite Senatrice Poretti!
aprile 2nd, 2012 at 17:15
Volesse il cielo!!Ma quando si sapranno novità in merito?
aprile 3rd, 2012 at 15:19
è un bel regalo di Pasqua!
grazie Senatrice!
aprile 3rd, 2012 at 16:31
Fantastico! Finalmente qualche politico si è accorto anche di noi!
Senatrice tenga duro! Non molli questa battaglia!
aprile 6th, 2012 at 13:57
ma il ministro quando risponderà?
aprile 6th, 2012 at 15:57
Siamo tutti ansiosi di sapere quando risponderà il ministro ( almeno il suo parere orale prima di discuterne in Consiglio)!
aprile 6th, 2012 at 16:21
“L’interrogazione parlamentare è la domanda che uno o più parlamentari rivolgono al Governo nel suo complesso o a un singolo Ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato in merito.
La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in Commissione o in Aula.
Il Governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo. Una volta ottenuta la risposta l’interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto”.
SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, IN CASO DI RISPOSTA NON FAVOREVOLE, SI POTREBBE INVESTIRE IL GIUDICE COMPETENTE DELLA QUESTIONE.
aprile 7th, 2012 at 07:44
Grazie Senatrice
aprile 7th, 2012 at 18:48
On.le MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, On.li MINISTRI, Sig.PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, On.li Donatella Poretti e Marco Perduca.
Oggetto: Interrogazione parlamentare per iscrizione Albo Avvocati dei Diplomati Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997.
A sostegno dell’Interrogazione parlamentare per l’iscrizione diretta dei diplomati delle SSPL all’albo degli avvocati rivolta al Ministro della Giustizia da parte dei Senatori Donatella Poretti e Marco Perduca si evidenzia quanto segue:
1) L’articolo 26 del Regio decreto legge del 27 novembre 1933, n. 1578 consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, senza alcuno esame e senza limitazione di numero, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art.17, ai seguenti soggetti:
a) coloro che siano iscritti nell’albo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell’Avvocatura stessa;
c) i professori di ruolo nelle università del Regno o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
d) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l’incarico dell’insegnamento di materia attinente all’esercizio professionale;
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d’appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni.
Tale articolo consente, cioè, l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’esercizio della relativa professione anche a soggetti che non hanno sostenuto e conseguito l’esame di avvocato ovvero prescindendo dal medesimo.
Tanto evidentemente in perfetta aderenza al principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.5 del 1999 che recita testualmente: «(…) il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (…)». Orbene, non v’è dubbio che nei confronti dei Diplomati delle SSPL la suddetta verifica di idoneità tecnica risulta già effettuata atteso che l’ ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Pro-fessioni Legali, nei limiti dei posti messi a concorso, avviene a seguito del superamento dei quiz giuridici di accesso e relativa graduatoria e che il diploma di Specialista delle Professioni Legali, indirizzo Giudiziario-Forense , si consegue, dopo 2 anni di effettiva frequenza, a seguito del supera-mento dell’esame scritto finale e previo l’espletamento di tutte le attività connesse, svolte per 3 giorni la settimana con intenso studio della giurisprudenza, continue prove scritte, redazione di atti e pareri, 100 ore di tirocinio consistenti in partecipazione alle udienze nei Tribunali convenzionati con la Scuola, lezioni tenute da magistrati, notati, avvocati, convegni e simulazioni dei processi
civili e penali. Alla luce di tutto ciò, non si può dubitare dell’intervenuta verifica dell’idoneità tecnica effettuata in capo ai giovani Diplomati SSPL, muniti anche del Patrocinio e della prescritta Pratica espletata presso il Consiglio dell’Ordine, ragion per cui la loro situazione configura certa- mente uno di quei casi nei quali la Corte Costituzionale considera possibile prescindere dall’esame di Stato. Sarebbe ragionevole ed auspicabile, pertanto, riconoscere al suddetto Diploma il valore abilitativo alla professione forense, equiparando i possessori di tale titolo ai soggetti indicati nel citato art.26, e includendoli tra gli aventi diritto con l’aggiunta di una nuova lettera f), e consen-tendo loro di continuare ad esercitare quella professione per la quale dopo anni di studio sono stati dichiarati e sono da considerare, ad ogni effetto di legge, Specialisti delle Professioni Legali.
Detti giovani, poi, grazie al concesso Patrocinio, ai sensi dell’art.7 della Legge n.479/99, sono stati abilitati e hanno potuto esercitare regolarmente la professione per il periodo di 6 anni, mettendo su lo Studio legale, con adempimento degli oneri fiscali, tra cui l’apertura della partita IVA, , invio del Mod.5 e regolarizzazione della posizione previdenziale con iscrizione alla Cassa Forense e pagamento delle somme relative al riscatto degli anni universitari, del praticantato e del servizio militare rateizzato in 5 rate e tuttora in corso di scadenza.
Continuare a negare a questi giovani l’accesso alla professione, nonostante l’accertata idoneità tecnica, costituirebbe una grave ingiustizia, stante l’evidente disparità di trattamento rispetto alle categorie indicate nel citato art.26, e significherebbe condanna dei medesimi alla disoccupazione forzata, al lavoro in nero o sotto altro nome con loro grave mortificazione.
E’ appena il caso evidenziare che quanto sopra rappresentato è in perfetta linea con lo spirito delle liberalizzazioni privilegiate da codesto Governo e riguarda una problematica già portata all’atten-zione del Senato e della Camera (Disegno di legge dei Senatori Poretti e Perduca:Atto Senato S.2994 del 30 novembre 2011 – Proposta di legge C 2590 presentata Camera Deputati l’8 luglio 2009 dall’on.le Giovanna Petrenga – Proposta di legge n. 3581 presentata Camera Deputati il 25 giugno 2010 dall’on.le Maria Grazia Siliquini).
Con la speranza di potere avere una risposta positiva e soddisfacente all’interrogazione posta dai senatori Poretti e Perduca,data l’importanza economica, politica e sociale della questione, con l’impegno di rimediare all’ingiustizia e discriminazione sopra evidenziate e consentire ai Praticanti Avvocati Specialisti delle Professioni Legali l’accesso alla professione senza ulteriori esami e la permanenza dei suddetti giovani nel mondo del lavoro, evitando, così, situazioni incoerenti, paradossali e prive di qualsiasi logica motivazione, che non giovano a nessuno!! Deferenti ossequi Avv.B.Rizzuti
aprile 8th, 2012 at 13:47
Grazie Senatrice!
aprile 9th, 2012 at 15:47
Articolo 153(Regolamento del del Senato)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell’articolo 148.
2. Se il termine trascorre senza che l’interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d’intesa con l’interrogante, dispone, dandone comunicazione all’Assemblea, che l’interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all’ordine del giorno della prima seduta dell’Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
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aprile 12th, 2012 at 15:18
Interrogazione
È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all’interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell’interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L’interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.
GRAZIE ANCHE ALL’AVVOCATO RIZZUTI B.!
aprile 16th, 2012 at 17:12
@Vincenzo84
i miei dati li troverai sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano( Jacques con cognome non italiano e non più ventenne): Praticanti avvocati abilitati) non prima del 20 settembre 2012.
aprile 16th, 2012 at 17:14
@Vincenzo84
i miei dati li troverai sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano( Jacques con cognome non italiano e non giovanissimo per non dire vecchio: Praticanti avvocati abilitati) non prima del 20 settembre 2012.
maggio 29th, 2012 at 09:44
Quanto tempo ci mette il ministro a rispondere all’interrogazione? Questi tecnici non erano andati al governo per risolvere il problema degli italiani? ma forse che noi specializzati in P.L. non siamo italiani?
Comunque Senatrice grazie dell’iniziativa sono con Lei, per sostenerla in questa ed in altre iniziative lodevoli
maggio 31st, 2012 at 21:14
@Vincenzo84
Caro vincenzo ti passo queste informazioni sull’iscrizione all’albo in Belgio; secondo quanto ho capito io non c’è bisogno nemmeno di sostenere l’esame; devi solo chiedere l’equivalenza belga della laurea in giurispudenza e del tirocinio.
CONDITIONS ET PROCEDURE D’INSCRIPTION À LA LISTE DES STAGIAIRES
1. NATIONALITÉ
A. Candidats belges ou ressortissants d’un état membre de l’Union européenne
En vertu des articles 428 et 428 bis du Code judiciaire, le candidat doit produire :
− Un certificat de nationalité attestant de la qualité de Belge ou de ressortissant d’un état
membre de l’Union européenne
2. DIPLÔME
A. Candidats porteurs d’un diplôme belge de doctorat, licence ou maîtrise en droit
Pour les anciens docteurs ou licenciés en droit, seul leur diplôme belge de doctorat ou licence en
droit doit être déposé en vertu de l’article 428 du Code judiciaire.
A ce jour il en va de même, mais en vertu de la loi du 30 décembre 2009 mettant en équivalence le
grade de master en droit et la licence ou le doctorat en droit visés par l’article 428 du Code judiciaire,
pour les détenteurs d’un diplôme belge de master en droit (général et non spécialisé).
Depuis l’arrêt d’annulation rendu par la Cour constitutionnelle en date du 14 juillet 2011, les
conditions spécifiques imposées par la loi du 30 décembre 2009 aux porteurs d’un diplôme de
master en droit ne sont en effet plus applicables.
“Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 129/2011
du 14 juillet 2011
“annule, dans l’article 2 de la loi du 30
décembre 2009 « mettant en équivalence le
grade de master en droit, master en notariat,
master en droit social et respectivement une
licence ou un doctorat en droit, une licence en
notariat, une licence en droit social en ce qui
concerne les exigences de diplôme pour les
professions juridiques dans les lois et
règlements qui règlent une matière visée à
l’article 77 de la Constitution » et dans l’article
2 de la loi la loi du 30 décembre 2009 « mettant
en équivalence le grade de master en droit,
master en notariat, master en droit social et
respectivement une licence ou un doctorat en
droit, une licence en notariat, une licence en
droit social en ce qui concerne les exigences de
diplôme pour les professions juridiques dans
les lois et règlements qui règlent une matière
visée à l’article 78 de la Constitution », les
mots :
« qui, dans le cadre de l’obtention du diplôme
2
de bachelier ou de master, a passé un examen
auprès d’une institution belge d’enseignement
supérieur pour les matières suivantes :
- le droit constitutionnel;
- le droit des obligations;
- le droit de la procédure civile;
- le droit pénal;
- le droit de la procédure pénale;
- et au moins quatre branches parmi celles qui
suivent : les droits réels, le droit des personnes
et de la famille, le droit des contrats spéciaux,
le droit administratif, le droit du travail, le
droit de la sécurité sociale, le droit commercial,
le droit fiscal».”
L’épreuve d’aptitude organisée par l’O.B.F.G.
L’article 428 bis du Code judiciaire permet, moyennant présentation d’une épreuve d’aptitude
spécifique, à certains candidats qui ne satisferaient pas aux conditions visées au point A. ci‐dessus, de
prêter serment et d’accomplir leur stage, voire même, dans certaines hypothèses particulières, d’en
être dispensés.
Le candidat, après avoir satisfait à cette épreuve d’aptitude, dépose à l’Ordre le certificat attestant
de la réussite de l’épreuve.
Il y a lieu de noter que ce candidat sera dispensé des obligations du stage prévues par le droit belge
et pourra donc directement être inscrit au tableau
− s’il a accompli, dans un Etat membre de l’Union européenne, un stage permettant
l’inscription à un barreau de cet Etat
− OU si le droit de l’Etat dans lequel il a obtenu son diplôme ou dont il est ressortissant
n’impose aucune obligation de stage.
giugno 1st, 2012 at 12:38
In considerazione del lungo tempo decorso dalla presentazione dell’interrogazione sarebbe opportuno l’invio da parte degli interessati della richiesta sotto riportata già inviata più volte dallo scrivente al Ministro Giustizia senza riscontro:
“Gentilmente si chiede di essere informato sull’esito dell’Interrogazione a risposta scritta 4-07223 al Ministro della giustizia presentata da DONATELLA PORETTI il 3 aprile 2012, seduta n.704″
giugno 5th, 2012 at 10:26
Gent.ma SENATRICE,
Le invio la richiesta inoltrata al Presidente della Camera chiedendo il Suo valido e qualificato sostegno:
AL SIG. PRESIDENTE
Essendo stata calenderizzata per l’11.06.12 la Riforma forense, si chiede al Sig.Presidente di voler richiamare e unificare le altre proposte di legge riguardanti la stessa materia pendenti da tempo presso codesta Camera e precisamente: 1)Proposta di legge C 2590 presentata Camera Deputati l’8 luglio 2009 dall’on.le Giovanna Petrenga; 2) Proposta di legge n. 3581 presentata Camera Deputati il 25 giugno 2010 dall’on.le Maria Grazia Siliquini.
Tali proposte prevedono la possibilità dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’esercizio della relativa professione anche per i Giovani che sono in possesso del Diploma conseguito alle SSPL, equiparandoli a tutti gli altri soggetti indicati nelle lettere ( a-b-c-d dell’art.26 del Regio decreto legge del 27 novembre 1933, n. 1578(Magistrati togati ed onorari, professori ecc.) che, pur non avendo sostenuto l’esame di di Stato, possono iscriversi ed esercitare la professione prescindendo dal medesimo.
Tanto evidentemente in perfetta aderenza al principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.5 del 1999 che recita testualmente: «(…) il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (…)».
Orbene, non v’è dubbio che nei confronti dei Diplomati delle SSPL la suddetta verifica di idoneità tecnica risulta già effettuata atteso che l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, nei limiti dei posti messi a concorso, avviene a seguito del superamento dei quiz giuridici di accesso e relativa graduatoria e che il diploma di Specialista delle Professioni Legali, indirizzo Giudiziario-Forense , si consegue, dopo 2 anni di effettiva frequenza, a seguito del superamento dell’esame scritto finale e previo l’espletamento di tutte le attività connesse, svolte per 3 giorni la settimana con intenso studio della giurisprudenza, continue prove scritte, redazione di atti e pareri, 100 ore di tirocinio consistenti in partecipazione alle udienze nei Tribunali convenzionati con la Scuola, lezioni tenute da magistrati, notati, avvocati, convegni e simulazioni dei processi civili e penali.
Alla luce di tutto ciò, non si può dubitare dell’intervenuta verifica dell’idoneità tecnica effettuata in capo ai giovani Diplomati SSPL, muniti anche del Patrocinio e della prescritta Pratica espletata presso il Consiglio dell’Ordine, ragion per cui la loro situazione configura certamente uno di quei casi nei quali la Corte Costituzionale considera possibile prescindere dall’esame di Stato.
Sarebbe ragionevole ed auspicabile, pertanto, riconoscere al suddetto Diploma il valore abilitativo alla professione forense, equiparando i possessori di tale titolo ai soggetti indicati nelle lettere del citato art.26, e includendoli tra gli aventi diritto con l’aggiunta di una nuova lettera (f e consentendo loro di continuare ad esercitare quella professione per la quale dopo anni di studio sono stati dichiarati e sono da considerare, ad ogni effetto di legge, Specialisti delle Professioni Legali.
Sotto tale aspetto la riforma calenderizzata per il p.v 11 giugno si presenta viziata sotto il profilo della costituzionalità atteso che la stessa non prende in considerazione i Giovani Diplomati SSPL già sottoposti a verifica di idoneità tecnica ai fini dell’esercizio della professione.
Si ringrazia porgendo distinti ossequi. Avv.B.Rizzuti
giugno 12th, 2012 at 09:12
Sarebbe opportuno l’invio da parte degli interessati della mail sotto riportata agli on.li Petrenga e Siliquini sperando che venga presa in considerazione:
Gent.mo On.le, facendo seguito alla mia precedente mail,rimasta purtroppo senza riscontro, Le allego la richiesta inoltrata al Presidente della Camera e ai Vice Presidenti, chiedendo il Suo autorevole intervento affinchè al disegno di legge in corso di discussione venga richiamata e abbinata anche la Sua proposta di legge n. 3581 presentata Camera Deputati il 25 giugno 2010 e quella dell’on.le Petrenga C 2590/2009 di cui ad ogni buon fine si allegano i files. Grazie Avv.B.Rizzuti
giugno 12th, 2012 at 11:26
Gent.ma SENATRICE,
Mi sono rivolto all’On.le BELTRANDI, ma invano! Tra gli emendamenti oggi presentati, non figura quello dei diplomati SSPL. La richiesta di abbinamento e riunione delle proposte di legge Petrenga e Siliquini,inoltrata al Presidente della Camera ed ai Vice presidente,non ha avuto alcun esito.
Le chiedo il Suo autorevole intervento allegando le due proposte.Grazie BENRIZ
giugno 12th, 2012 at 17:51
Dobbiamo dire grazie anche all’Avvocato B.Rizzuti; il Ministro, che ha tanto lavoro da fare, risponderà – forse con il decreto del mese di luglio che bandisce l’esame di avvocato – anche per il rispetto di numerosi giovani e meno giovani diplomati SSPL che attendono questo provvedimento ( del resto non è un posto di lavoro pubblico garantito: l’avvocato il lavoro se lo dovrà sudare).
Ad ogni modo, che il Ministro risponda o non risponda positivamente,io penso di andare in Belgio a prendere il titolo di avvocato e poi ritornerò in Italia ad esercitare la professione.
giugno 13th, 2012 at 21:00
Ringrazio Jacques e l’avv. Rizzuti per l’impegno che stanno profondendo in vista del raggiungimento del nostro obiettivo finale!!Inviamo tutti la mail al ministro di grazia e giustizia!!Su ragazzi, facciamoci sentire!!
giugno 13th, 2012 at 21:25
Per Jacques
Possiamo sentirci per approfondire il discorso del belgio?
purtroppo io non conosco il francese, avrei bisgno del tuo aiuto
giugno 14th, 2012 at 12:28
@Vincenzo84
Va bene, ci possiamo sentire. I miei dati dati (sono pubblici)sono i seguenti:
Jacques( Milano zona Corvetto)
Tel./fax 025397865, cell. 3701196942, e-mail: yakobo@libero.it
giugno 14th, 2012 at 16:46
chiedo a tutti voi lettori e in particolare all’Avvocato B.Rizzuti,un parere ( solo se concorde con il mio). Secondo me , alla luce di queste normative, in allegato, l’esame di avvocato non ha più ragione d’essere; il regio decreto del 1933 dovrebbe essere già stato superato.
“Titolo II – LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. (comma abrogato dall’art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall’art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall’art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
(lettera così modificata dall’art. 33, comma 2, legge n. 214 del 2011, poi dall’art. 9, comma 6, lettera a), legge n. 27 del 2012)
d) (lettera soppressa dall’art. 9, comma 6, lettera b), legge n. 27 del 2012)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
(comma introdotto dall’art. 10, comma 2, legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 33, comma 1, legge n. 214 del 2011)
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(comma introdotto dall’art. 10, comma 2, legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 33, comma 1, legge n. 214 del 2011)”
giugno 16th, 2012 at 09:05
Concordo perfettamente con Te, Jacques, l’esame di stato non avrebbe più ragione d’essere, ma purtroppo è mantenuto in vita dal “Fermo restando…” del comma 5 della normativa citata; la conferma di ciò ci viene data dalla Riforma in discussione alla Camera contro cui il Governo e il Ministro della Giustizia non hanno formulato alcuna opposizione. Allo stato, l’unica via percorribile sarebbe quella dell’abbinamento alla discussione in corso delle proposte di legge n. 3581, presentata alla Camera dei Deputati il 25 giugno 2010 dall’on.le Maria Grazia Siliquini, e quella C 2590/2009 presentata l’8 luglio 2009 dall’on.le Giovanna Petrenga, in maniera tale che si possa affrontare in quella sede anche la problematica dei diplomati SSPL e riconoscere agli stessi, in quanto Specialisti delle Professioni Legali, la già avvenuta verifica dell’ idoneità tecnica consentendo loro l’iscrizione e l’esercizio della professione, a prescindere dall’esame di Stato, giusta previsione in tal senso della Sentenza della Corte Costituzionale n.5/1999. In tale vicenda la SENATRICE dovrebbe darci una mano usando gli strumenti parlamentari previsti per ottenere la riunione o l’abbinamento delle citate proposte di legge (Mozioni, interpellanze, interrogazioni ecc.). Benriz
giugno 16th, 2012 at 11:53
@BENRIZ
grazie!
Infatti,chiedevo solo i pareri concordi con il mio; però, non capisco che senso ha l’emendamento del Governo aggiunto all’art.9 comma 7 della legge 27/2012: fermo restando l’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione……?Lei m’insegna che nel leggere la legge contano anche le virgole!
giugno 16th, 2012 at 12:12
Gent.ma SENATRICE,
Essendo l’ Interrogazione a risposta scritta N.4-07223 al Ministro della Giustizia, presentata in data 3 aprile 2012, rimasta senza esito e riscontro e riguardando la medesima il tema della professione forense in discussione alla Camera, in considerazione della pendenza presso la stessa Camera della Proposta di legge N. 3581 presentata il 25/6/2010 dall’on.le Maria Grazia Siliquini, e della N.C 2590/2009 presentata l’8 luglio 2009 dall’on.le Giovanna Petrenga, al fine di introdurre nella discussione la problematica dei Diplomati SSPL e riconoscere a costoro, in quanto Specialisti delle Professioni Legali, la già acquisita idoneità tecnica consentendo loro l’iscrizione e l’esercizio della professione, a prescindere dall’esame di Stato, giusta previsione in tal senso della Sentenza della Corte Costituzionale n.5/1999, Le chiedo se il tutto potrebbe essere risolto mediante la riunione o abbinamento delle citate proposte di legge attraverso l’utilizzo delle Mozioni, Interpellanze, Interrogazioni o altro strumento previsto dal regolamento parlamentare, tenuto anche conto della richiesta inoltrata dallo scrivente, semplice cittadino, al Presidente e Vice Presidenti della Camera. Grazie Benriz
giugno 16th, 2012 at 12:28
si legge su internet che ieri il Governo ha deliberato, in via preliminare, anche sul Dpr attuativo dell’art. 9 della legge 27/2012( professioni regolamentate). Io mi concentrerei su come verrà interpretato nel Dpr( interpretazione autentica)il famoso emendamento all’art. 9 comma 7.
giugno 16th, 2012 at 12:39
si legge su internet che ieri il Governo ha deliberato, in via preliminare, anche sul Dpr attuativo dell’art. 9 della legge 27/2012( professioni regolamentate). Io mi concentrerei su come verrà applicato, nel regolamento attuativo che il nuovo Cnf dovrà emanare, il famoso emendamento all’art. 9 comma 7 ( professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e accorpamento….).
giugno 16th, 2012 at 12:52
comunque , l’esame di avvocato lo bandisce il ministero della giustizia e non gli ordini( che dovrebbero scomparire e lasciarci lavorare liberamente!); vediamo cosa succede a fine luglio
giugno 19th, 2012 at 09:36
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte concernente gli Avvocati art.11, tradisce ial principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.5 del 1999 che recita testualmente: «(…) il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (…)». Orbene, non v’è dubbio che nei confronti dei Diplomati delle SSPL la suddetta verifica di idoneità tecnica risulta già effettuata atteso che l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, nei limiti dei posti messi a concorso, avviene a seguito del superamento dei quiz giuridici di accesso e relativa graduatoria e che il diploma di Specialista delle Professioni Legali, indirizzo Giudiziario-Forense , si consegue, dopo 2 anni di effettiva frequenza, a seguito del superamento dell’esame scritto finale e previo l’espletamento di tutte le attività connesse, svolte per 3 giorni la settimana con intenso studio della giurisprudenza, continue prove scritte, redazione di atti e pareri, 100 ore di tirocinio consistenti in partecipazione alle udienze nei Tribunali convenzionati con la Scuola, lezioni tenute da magistrati, notati, avvocati, convegni e simulazioni dei processi civili e penali. Nell’art.11 dello schema di Decreto, invece, il Diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali viene preso in considerazione e valutato soltanto ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno e non anche ai fini dell’esercizio della professione,tradendo così e ponendosi in contrasto con il citato principio costituzionale omettendo di riconoscere al suddetto Diploma il valore abilitativo alla professione forense, prescindendo dall’esame di Stato e consentendo ai Giovani Diplomati SSPL di continuare ad esercitare quella professione per la quale dopo anni di studio sono stati dichiarati e sono da considerare, ad ogni effetto di legge, Specialisti delle Professioni Legali. Deferenti ossequi. Avv.B.Rizzuti
giugno 19th, 2012 at 16:52
Caro Avv.B.Rizzuti, grazie ancora del Tuo sostegno. Se Tu sei d’accordo, possiamo cominciare a lavorare per un ricorso da proporre alla Corte di Giustizia europea e chiedere a tale Giudice di accertare violazione del diritto comunitario e ordinare allo Stato italiano di riconoscere il diritto di iscrizione nell’albo degli avvocati di un qualsiasi Stato membro dell’UE a tutti i diplomati diplomati SSPL che hanno compiuto il tirocinio di due anni.
E’ vergognoso che uno Stato democratico, membro dell’UE, tratti i suoi cittadini e cittadini europei , in questo modo.
Ti ringrazio di nuovo.
I miei dati per un primo contatto li trovi più sopra
luglio 5th, 2012 at 09:43
Gent.mo On.le,(BELTRANDI Marco)
Le allego l’interrogazione fatta al Ministro della Giustizia dall’on.le Poretti relativa alla problematica dei Diplomati delle SSPL a cui il Ministro non ha inteso dare alcuna risposta nonostante gli innumerevoli
solleciti del sottoscritto e avendo formulato uno schema di decreto ove ai detti diplomati, Specialisti delle Professioni Legali, viene rinonsciuto soltanto un anno di abbuono della pratica forense e la loro conseguita
idoneità all’esercizio della professione non viene presa in nessuna considerazione.
Posso chiederLe, compatibilmente con i suoi impegni, di
formulare una INTERPELLANZA URGENTE nei confronti del Ministro che si sottrae ad affrontare una questione di estrema rilevanza politica, economica e sociale a favore di tantissimi giovani desiderosi di entrare nel mondo del lavoro avendone pieno titolo e diritto.Grazie Avv.
B.Rizzuti
luglio 9th, 2012 at 21:03
rIPORTO LA RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZA FINALMENTE OTTENUTA DOPO INNUMEREVOLI SOLLECITI INOLTRATI DALLO SCRIVENTE.PENSO CHE SIA COMUNQUE UNA COSA POSITIVA CON LA SPERANZA CHE LA SENATRICE, ABILITATA AD ACCEDERE AGLI ATTI DELL’ISTRUTTORIA, POSSA INTERVENIRE PER UNA SOLUZIONE FAVOREVOLE AI DIPLOMATI SSPL. CHE OGNUNO SI ATTIVI COME PUO’ CIAO BENRIZ
Relativamente ai suoi solleciti di risposta da parte di questa Segreteria sulla interrogazione da lei menzionata e presentata a firma dei Senatori Perduca e Poretti, le possiamo solo comunicare, in via eccezionale, che il competente Dipartimento del Ministero sta istruendo la pratica e che tutta la documentazione relativa sarà trasmessa solo ed esclusivamente ai Senatori firmatari dell’interrogazione.
Infatti un soggetto terzo, come è Lei, non può accedere ai documenti dell’istruttoria e la preghiamo pertanto di non continuare a richiederci risposte sulle interrogazioni in oggetto. Distinti saluti. La Segreteria del Ministro.
luglio 10th, 2012 at 08:46
RICHIESTA INVIATA AGLI ON.LI BELTRANDI, BERSANI, PORETTI E PERDUCA
Gent.mo On.le,
Le invio la risposta finalmente data dalla Segreteria del Ministro della GIUSTIZIA alle ripetute sollecitazioni dello scrivente di provvedere in ordine all’interrogazione della Senatrice Poretti, che ad ogni buon fine si allega, per rinnovarLe la richiesta di una INTERPELLANZA URGENTE in merito alla stessa, giustificata dal suo contenuto arrogante nei riguardi di un comune cittadino interessato al problema, nonostante il lungo tempo decorso dalla formulazione della interrogazione in questione. Con stima B.R.
luglio 10th, 2012 at 10:52
E-MAIL INVIATA ALLA SEGRETERIA DEL MINISTRO GIUSTIZIA IN RISCONTRO ALLA RISPOSTA DELLO STESSO.
Nel ringraziarLa per la gentile risposta, ritengo che lo scrivente non possa comunque essereconsiderato “soggetto terzo”, essendo un cittadino italiano a tutti glieffetti a cui non può essere negato il diritto di chiedere di sapere l’esito di un’interrogazione parlamentare, pur se in istruttoria, che lo riguarda direttamente.
Grazie per l ‘eccezione fatta . Distinti ossequi. Avv.B.Rizzuti
luglio 10th, 2012 at 11:02
RISPOSTA DELLA SEGRETERIA DEL MINISTRO DEL LAVORO GUERRA AL SOLLECITO DEL SOTTOSCRITTO SULLA PROBLEMATICA DEI DIPLOMATI SSPL DI SEGNO OPPOSTO A QUELLA DEL MINISTRO GIUSTIZIA:
Egregio Avvocato,
in riferimento alla Sua mail, Le comunichiamo che, trattandosi di interrogazione rivolta al Ministero della Giustizia, deve contattare gli uffici competenti di quel Ministero per sapere se l’iter è concluso ed avere eventualmente una copia della risposta resa.
luglio 13th, 2012 at 09:28
ECCO LA RISPOSTA DELL’ON.LE M.BELTRANDI:
Presenterò l’interpellanza.
Grazie.
Marco Beltrandi
Il giorno 10 luglio 2012 09:25, avv.rizzuti@tiscali.it ha scritto:
Gent.mo On.le,
Le invio la risposta finalmente data dalla Segreteria del Ministro della GIUSTIZIA alle ripetute sollecitazioni dello scrivente di provvedere in ordine all’interrogazione della Senatrice Poretti, che ad
ogni buon fine si allega, per rinnovarLe la richiesta di una INTERPELLANZA URGENTE in merito alla stessa, giustificata dal suo contenuto arrogante nei riguardi di un comune cittadino interessato al problema, nonostante il lungo tempo decorso dalla formulazione della
interrogazione in questione. Con stima B.R.
luglio 19th, 2012 at 17:03
Grazie Avv. Rizzuti e grazie a tutti coloro che si stanno interessando alla questione. In un’ottica di liberalizzazione delle professioni, trovo assurdo si accantoni una tematica centrale come quella relativa all’utilità delle SSPL. Viene attribuito un titolo che consente l’accesso al concorso in magistratura, ponendo sullo stesso piano specializzato e avvocato. Poi, ahimè, quando si paventa l’idea di poter considerare quello stesso praticante specializzato “Avvocato Ipso Iure”, si nullifica la parificazione. Questa scuola prevede : stesure di atti e pareri settimanali, prove mensili con annessa valutazione ed esame multidisciplinare conclusivo. Tutto quanto associato ad una pratica forense effettiva di almeno un anno. E’ necessario valorizzare e non demonizzare il nostro impegno. Sarà il mercato a decretare l’idoneità o meno di un percorso formativo così strutturato. Dobbiamo iniziare a lavorare prima. Dobbiamo essere preparati ma pragmatici. Non considerare questo titolo, alla luce dei recenti sviluppi, è una contraddizione in termini.. Non dimenticavi di noi. Grazie.
agosto 3rd, 2012 at 12:23
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta 4-07223 di DONATELLA PORETTI E MARCO PERDUCA del 3 aprile 2012, seduta n.704, al Ministro Giustizia
Con la speranza che l’istruttoria si sia chiusa con esito positivo, quale cittadino interessato alla questione, si chiedono cortesemente notizie in ordine all’Interrogazione di cui all’oggetto, essendo abbondantemente decorsi i termini previsti dal Regolamento per la risposta. GRAZIE Avv.B.RIZZUTI
agosto 23rd, 2012 at 22:44
Il DPR approvato il 7.08.12 e pubblicato il 14.08.12 relativo alla Riforma delle professioni che doveva rappresentare la massima espressione delle liberalizzazioni e invece il comma 12 dell’art.6 così dispone: ” Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale e’ compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2″; mentre il comma 3 dell’art.10 si limita a confermare la riduzione del tirocinio in favore dei diplomati alle SSPL e non già la loro iscrizione diretta nell’albo degli avvocati, così disponendo: “Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”. La delusione è forte!! Si parla tanto dei GIOVANI e poi non si fa niente per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro, neanche quando esistono le giuste condizioni e basterebbe così poco per andare loro incontro. Con la speranza che ci sia ancora spazio per riproporre la questione stante la sua particolare rilevanza economica, politica e sociale, si porgono distinti ossequi. Avv.B.Rizzuti.
settembre 8th, 2012 at 12:41
GENT.MI ON.LI(Poretti e Perduca), Vi rimetto in allegato le ultime notizie relative alla riforma forense e alla posizione degli avv.ti, ma nessuno si preoccupa della situazione dei 56.787 praticanti, dei 30.475 abilitati al patrocinio (dati ripresi da Guida al Diritto di settembre) e, ancora meno, dei Diplomati SSPL!!
S’impone un Vs. significativo intervento in favore di tutti questi Giovani abbandonati a cui il Presidente della Repubblica continua a ripetere di dovere aprire le porte del lavoro.Con stima Avv.B.Rizzuti
novembre 17th, 2012 at 19:54
Il termine per gli emendamenti alla riforma forense in discussione al Senato scade il 26.11.12.
Mi sono permesso di inviare alla N/s Senatrice la seguente ipotesi in favore dei diplomati alle SSPL:
L’emendamento riguardante i diplomati delle SSPL potrebbe essere così formulato:
Con l’inserimento nel terzo comma dell’art.2 delle seguenti parole:
«All’articolo 2, terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “oppure hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all’articolo 16 del Decreto legislativo 17 novembre”».
OPPURE
Con l’inserimento nel terzo comma dell’art.2 della lettera c)
«All’articolo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente lettera: “c)coloro che hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all’articolo 16 del Decreto legislativo 17 novembre”».
La Relazione potrebbe essere la stessa allegata all’Interrogazione con risposta scritta presentata al Ministro della Giustizia, rimasta senza riscontro….